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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.
  3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.