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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
11.1.
inammissibile

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di salute e della sicurezza di lavoratori nel settore delle navi da pesca – procedura di infrazione n. 2011/2098 – nonché nel settore portuale, marittimo e ferroviario).
  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, due decreti legislativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, per i seguenti settori:
   1) in ambito portuale e dei lavoratori a bordo delle navi, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nei decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 27 luglio 1999 n. 272 con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
   2) dei lavoratori operanti nell'ambito ferroviario della rete ferroviaria regionale e nazionale, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e con la disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario.

  3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis sono adottati in conformità dei principi di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo:
   c) al comma 4 dopo le parole: «per la pubblica amministrazione e la semplificazione», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e» e ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 3-bis»;
   d) al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 3, le parole: «, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 541, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione» sono soppresse.