Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.».