stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.5. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2014  [ apri ]
17.5.

  Al comma 3, lettera e) sostituire l'ultimo periodo: In caso di impassibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente con le seguenti: In caso di impossibilità tecnica adeguatamente documentata, il risarcimento del danno è dovuto per equivalente e aumentato del 30 per cento rispetto alla stima.