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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2014  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione di norme comportanti «eccessiva regolamentazione (Gold Plating)» sul settore agricolo nell'ambito della trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 219, comma 2, lettera a), le parole «e dagli utilizzatori» sono soppresse;
   b) all'articolo 220, comma 1, all'articolo 221, commi 1 e 2, nonché all'articolo 224, comma 1 e comma 3, lettera h) ed all'articolo 261, comma 1, le parole: «e gli utilizzatori» sono soppresse;
   c) all'articolo 221:
    1) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Consorzio nazionale imballaggi o, nei casi di cui al comma 3, il sistema gestione autonomamente costituito definisce, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, modalità di iscrizione e di adesione agevolate per specifiche categorie di operatori, tra cui, in particolare, gli imprenditori agricoli e le imprese artigiane, in ragione della tipologia delle attività svolte e dei relativi rifiuti di imballaggio. Nelle more della definizione degli accordi di cui al presente comma, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1 del presente decreto»;
    2) al comma 8, le parole: «comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),» sono soppresse;
    3) al comma 9, le parole: «, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo,» e le parole: «e agli utilizzatori» sono soppresse;
    4) al comma 10 le parole: «e degli utilizzatori» sono soppresse;
   d) all'articolo 224:
    1) al comma 5, la parola «utilizzatori» è soppressa;
    2) dopo il comma 11, è inserito il seguente: 1-bis. Fatta salva la responsabilità individuale per eventuali condotte illecite, gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo ed ai Consorzi di cui all'articolo 223 per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria, l'iscrizione delle quali è sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo da parte dei propri associati»;
   e) l'articolo 261, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 211, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000».