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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1836

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2014  [ apri ]
7.2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
    1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;
    2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;
   b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
   c) al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:
    1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604/2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il lungo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604/2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;
    2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;
   d) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.