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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.145. in Assemblea riferita al C. 1690-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2013  [ apri ]
2.145.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.