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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.143. in Assemblea riferita al C. 1690-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2013  [ apri ]
2.143.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire alle Regioni la compiuta e definitiva realizzazione di tutti obiettivi del patto nazionale per la salute e di realizzare un recupero di legalità attraverso la conclusione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo ancora in corso, nel perseguimento dell'esigenza primaria di salvaguardare la salute pubblica ed evitare effetti interruttivi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al contempo salvaguardando i livelli occupazionali, all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1o gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».