Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione reddituale da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF, o la sua maggiorazione, non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ai fini dell'addizionale IRPEF.».