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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.115. in Assemblea riferita al C. 1690-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2013  [ apri ]
2.115.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è sostituito dal seguente:
  «3. A decorrere dall'anno 2014 il provvedimento regionale che dispone misure che comportino una riduzione netta dell'IRAP non può trovare copertura finanziaria con una contestuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF che, sommata a quella vigente, risulti superiore allo 0,5 per cento.».

  6-ter. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.