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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.500. in Assemblea riferita al C. 1690-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/11/2013  [ apri ]
1.500.
approvato

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma.».

La Commissione