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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al C. 1690-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2013  [ apri ]
1.4.
inammissibile

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 210 milioni, con le seguenti: 270 milioni;
    dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 60 milioni di euro, parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5-bis;
   all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 60 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.