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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1690

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2013  [ apri ]
2.28.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In vista del definitivo processo di riordino, nei soli confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle province, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
   a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
   b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1o luglio 2015. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante».
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Il termine di cui al comma 8 per le società controllate direttamente o indirettamente dalle province è prorogato al 31 dicembre 2015».