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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1690

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2013  [ apri ]
2.24.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le riconosciute caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto anche territoriale di Venezia e della sua laguna, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società già costituite per assolvere agli impegni richiesti dalla legislazione in materia di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139.».