Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le riconosciute caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto anche territoriale di Venezia e della sua laguna, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società già costituite per assolvere agli impegni richiesti dalla legislazione in materia di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139.».