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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
7.1.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  9-bis. Al primo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni» sono abrogate. Al secondo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalle elezioni stesse», sono abrogate. Il secondo comma dell'articolo 82 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è abrogato. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza». Il secondo comma del citato articolo 83 è abrogato. L'articolo 114 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è abrogato.