stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.67.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
4.67.

  Al comma 9-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'Interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo.