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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.152.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
4.152.
approvato

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata alla verifica:
   a) dell'immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza di graduatorie vigenti di vincitori e idonei di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3-bis. L'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 1 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata alla verifica della condizione di cui alla lettera a) del comma 3.

I Relatori