Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse con le esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dei profili di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca possono essere utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.