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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.2.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
11.2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

  Al comma 3 le parole: al 3 marzo 2014 sono sostituite da: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2 e le parole: fatto salvo quanto disposto al comma 8 sono soppresse.
  Al comma 3-
bis, le parole: dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema sono sostituite dalle seguenti: della fase sperimentale di cui al comma 2. Sopprimere le parole da: Con il decreto di cui al comma 4 a: del presente articolo.