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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9-bis.03.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
9-bis.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare).

  1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del made in Italy agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di cento unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ident. 9-bis.02.