Sostituire il comma 2, è con il seguente:
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1o gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento.