stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.09.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
8.09.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modalità di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

  1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  2. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1.