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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.04.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
8.04.

  Dopo articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Integrazioni alla legge 11 marzo 2006, n. 81).

  All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.