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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.56.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
4.56.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'immissione nel proprio ruolo del personale di prestito non dirigenziale, ad eccezione di quello appartenente al comparto delle Regioni e delle autonomie locali e delle Forze armate e di Polizia, in servizio da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza: il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. All'esito delle procedure di immissione in ruolo sono contestualmente soppressi i corrispondenti posti nella Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010 e nel ruolo dell'amministrazione di provenienza. Le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative relativo al predetto personale, sono trasferite dalle amministrazioni di provenienza al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 4.124.