Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ragione della specificità dei piccoli comuni anche in un'ottica di tutela del territorio e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i vincoli assunzionali si applicano nella misura della copertura del 50 per cento dei posti vacanti negli enti locali con meno di cinquemila abitanti e nella misura del 75 per cento dei posti vacanti negli enti locali con meno di tremila abitanti.