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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.136.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
4.136.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere i seguenti:
  9-quater. In considerazione della situazione degradante nella quale versano le carceri italiane e la costante violazione dei diritti umani delle persone ivi detenute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione e la semplificazione, previa verifica delle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati, è adottato un piano straordinario di assunzioni di nuove unità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014.
  9-quinquies. Alle necessità assunzionali indicate nel piano straordinario si procede in deroga ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, procedendo prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti.
  9-sexies. Agli oneri derivanti dal piano straordinario di cui al comma 9-quater si provvede mediante corrispondente riduzione, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.