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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.121.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
4.121.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  16-sexies. L'onere per la copertura finanziaria del comma 16-quater è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  16-septies. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.