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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3-bis.03.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
3-bis.03.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo)
.

  1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, in servizio alla data del 30 dicembre 2012 in amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato.
  Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando e fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui alle relative tabelle C e D e successive modifiche ed integrazioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».