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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.40.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
2.40.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.40.

  Al comma 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle medesime condizioni di cui al presente comma, sono altresì prorogabili fino al 31 dicembre 2014 i contratti di comando stipulati dalle province, sia in entrata che in uscita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per garantire la flessibilità necessaria alla riorganizzazione dei fabbisogni e degli eventuali esuberi di personale. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.