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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.30.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
12.30.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente il comma 6 è soppresso.