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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.19.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
12.19.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», convertito in legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'Acciaio da adottare dal Governo ai sensi del comma 3 articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 231, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.