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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1682

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2013  [ apri ]
1.23.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le pubbliche amministrazioni, non dotate di un numero di autovetture sufficienti a garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, possono autorizzare i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio nei casi strettamente necessari e nei limiti delle risorse disponibili.

1.23.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non siano dotate di un numero di autovetture sufficienti per garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, il dipendente può essere autorizzato, nei casi strettamente necessari, all'uso dell'autovettura privata. L'autorizzazione avrà il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo massimo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.