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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in Assemblea riferita al C. 1682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2013  [ apri ]
6.2.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1 Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle province ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3.1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.
  3.3 Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle province.