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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.500. in Assemblea riferita al C. 1682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2013  [ apri ]
11.500.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.».
   b) Al comma 2, inserire prima di ogni parola: «pericolosi» la parola «speciali».
   c) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle relative sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
   d) dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), del comma 3, dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.».
  «12-ter. All'articolo 190 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “i soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),”».
  «12-quater. All'articolo 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “Per gli enti e le imprese ...” fino alle parole: “ ... devono risultare almeno i seguenti dati: “sono sostituite dalle seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati”».
   e) Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato».

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