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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4-ter.700. in Assemblea riferita al C. 1682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2013  [ apri ]
4-ter.700.
approvato

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , e per i congedi sino alla fine del comma.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
   a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0.2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro nel 2013, 3 milioni nel 2014, 5 milioni nel 2015, 8,7 milioni nel 2016 e 11,4 milioni a decorrere dal 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le Commissioni