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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.16. in Assemblea riferita al C. 1682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2013  [ apri ]
11.16.(versione corretta)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212, e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure sono definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che deve verificare e certificare gli esiti della sperimentazione;
   al comma 3, sostituire le parole: al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8 con le seguenti: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2;
   sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;
   sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni.;
   dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
  11-ter. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.