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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.0200. in Assemblea riferita al C. 1682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2013  [ apri ]
8.0200.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
  Art. 8.1. – (Norme in materia di riordinamento della Croce Rossa italiana) – 1. Gli articoli 1 e da 3 a 9 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 1.
(Natura e compiti).

  1. L'Associazione italiana della Croce rossa, di seguito denominata CRI, è un ente pubblico non economico su base associativa, con sede a Roma, che opera sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza, dei Ministeri della salute e della difesa, ciascuno per le materie di competenza.
  2. La CRI si articola in un Comitato centrale e in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale, i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno un'unica personalità giuridica di diritto pubblico. I restanti. Comitati provinciali e i Comitati locali sono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, attraverso i quali la CRI persegue i propri fini statutari.
  3. La CRI è un'organizzazione di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze armate. La CRI in ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa adottati dalla Conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. I pubblici poteri rispettano in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione italiana della Croce rossa dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, così come prescritto dalla risoluzione 55 (I) dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1946.
  4. La CRI esercita i seguenti compiti istituzionali e d'interesse pubblico:
   a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
   b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
   c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
   d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
   e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri;
   f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
   g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
   h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
   i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie;
   l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
   m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
   n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa, nel rispetto dell’ ordinamento vigente;
   o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
   p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
   q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 2001, n.120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera.
  5. La CRI svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
  6. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

Articolo 3.
(Personale civile della Croce rossa italiana).

  1. Al personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la CRI, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i criteri e le modalità i equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della CRI in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'inquadramento previdenziale di provenienza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di cui al primo periodo opta se permanere in servizio presso la CRI fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al comma 4, o essere assunto presso i predetti Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato o transitare presso altre pubbliche amministrazioni. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione. in particolare, l'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Al personale che non esercita il diritto di opzione entro il termine di cui al secondo periodo, del comma 2 del presente articolo, si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma I, dell'articolo 16, della legge 12 novembre 2011, n.183.
  4. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prorogati ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 2009, n.69, anche per esigenze convenzionali relative alla fornitura di servizi sociali e socio-sanitari, permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della CRI procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’ economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a rideterminare la dotazione organica di personale verificando gli effettivi fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere in ogni caso quella concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il Commissario straordinario della CRI delibera, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presenti presso le diverse strutture centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alli approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione vigente è provvisoriamente rideterminata in misura pari al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; sono fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento autorizzate alla predetta data.
  6. Fino alla rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 5, e comunque fino al momento dell'estinzione dell'eventuale debito con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5, è fatto divieto alla CRI di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
  7. La CRI può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni, ovvero dagli introiti a seguito di aggiudicazione di gare o dalle risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati con contributi privati.

Articolo 4.
(Personale dei Corpi ausiliari delle Forze armate).

  1. All'organizzazione interna della CRI continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, costituiti dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, il cui personale può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali con le modalità di cui all'articolo 2, comma 8.
  2. È istituito un contingente ad esaurimento del personale appartenente al Corpo militare, nel quale sono inquadrate tutte le unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, il ruolo speciale a esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è soppresso.
  3. Ai fini della costituzione del contingente di cui al comma 2, con unico atto ricognitorio adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa, individua, per ciascuna unità del personale di cui al comma 2, la categoria e specialità di appartenenza nonché il grado e la relativa anzianità risultanti alla data del 30 settembre 2011.
  4. Gli avanzamenti al grado superiore, con anzianità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale appartenente al contingente di cui al comma 2 sono effettuati, per il personale direttivo ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 e, per il personale di assistenza ai sensi degli articoli da 1699 a 1709 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti delle vacanze che si verificano nei gradi dello stesso contingente, con valutazione a scelta in un'unica aliquota di tutti i pari grado che, alla data di creazione di dette vacanze, abbiano maturato le anzianità minime e siano in possesso dei titoli o requisiti necessari per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.
  5. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 2 è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 1757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  6. Il presidente, ovvero il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1668, comma 4-bis, del codice dell'ordinamento militare introdotto dal comma 7 e, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate, può continuare a richiamare annualmente in servizio, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami annuali ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1o gennaio 2007.
  7. All'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n.66 del 2010, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto infine, il seguente: «4-bis. Ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata e comunque per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi, nell'anno solare.».

Articolo 5.
(Patrimonio).

  1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI è destinato al perseguimento dei fini statutari di cui all'articolo 1 anche mediante l'utilizzo in comodato d'uso gratuito da parte dei Comitati locali e provinciali. Gli oneri indiretti ed i costi di manutenzione sono a carico degli stessi comitati locali e provinciali usuari.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario della CRI redige lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso ed elabora un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati, secondo i seguenti criteri:
   a) dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente, anche a carico dei bilanci di singoli comitati e con riferimento al rendiconto generale 2011, gli immobili pervenuti alla CRI non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
   b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
   c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
   d) restituire, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico.

  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma I del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse finanziarie rinvenienti dalle attività di cui al comma 2, sono riservate prioritariamente al ripiano della eventuale situazione debitoria e, sino a tale momento, non possono essere diversamente utilizzate dalla CRI.

Articolo 6.
(Modalità di vigilanza).

  1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali e d'interesse pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative alla CRI, la funzione di vigilanza attribuita al Ministro della salute e al Ministro della difesa per quanto attiene ai Corpi ausiliari si esercita nel potere di emanare atti di indirizzo, per il Ministro della salute relativamente ai compiti di cui all’ articolo 1, comma 4, lettere d), o) e q), e per il Ministro della difesa relativamente ai compiti di cui all'articolo 1, comma 4, lettere i) e p), e di impartire direttive, nelle materie di rispettiva competenza, afferenti ai compiti istituzionali della CRI, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.
  2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche questioni di particolare rilevanza.
  3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data di adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi alla ricezione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI nei successivi dieci giorni dalla ricezione può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti o dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.
  4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico ed i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le deliberazioni e gli atti di cui al comma 3, sono approvati, per la parte di competenza, anche dal Ministero della difesa.

Articolo 7.
(Norme transitorie e finali).

  1. Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012. Entro tale termine procede alla approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario, con proprio atto, approva lo Statuto provvisorio della CRI, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri vigilanti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si potrà procedere alla soppressione ovvero alla fusione di Comitati locali e provinciali. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla ricostituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Nelle more della approvazione dello Statuto provvisorio della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni.
  4. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

Articolo 8.
(Invarianza di oneri).

  1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.