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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.44. in Assemblea riferita al C. 1682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2013  [ apri ]
11.44.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
   b) al comma 9, lettere a) e b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri», sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento chilogrammi o quattrocento litri».

  5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi.