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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
9.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se non superano il plafond di ricavi commerciali pari ad euro 200.000. Superato tale plafond, i soggetti di cui all'articolo 1 devono espletare gli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui sopra».