Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 1, comma 713 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 19 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore delle medesime disposizioni, fatta eccezione per quelli definitivamente accertati per i quali le sentenze sono passate in giudicato.