Dopo il comma 6 aggiungere:
6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «nonché le federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».