Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 90, della legge n. 289 del 2002, al comma 25, dopo le parole: «Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» sono aggiunte le seguenti parole: «attraverso uno schema standard univoco emanato dal Governo, per la costruzione di una procedura a evidenza pubblica».