Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento escludendo comunque il criterio del massimo ribasso.».