Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).
1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, devono dotarsi di un collegio composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori.