stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:
   a) gli impianti e i centri organizzati, di qualunque tipo, anche situati all'interno di strutture turistiche e termali, in cui sono tenuti lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;
   b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena e le comunità di recupero in cui sono svolte attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.