Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:
a) gli impianti e i centri organizzati, di qualunque tipo, anche situati all'interno di strutture turistiche e termali, in cui sono tenuti lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;
b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena e le comunità di recupero in cui sono svolte attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.