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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

  1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione».