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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
10.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le sole associazioni sportive dilettantistiche che rendicontano nel rispetto del dettato normativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inviando i relativi prospetti alla Direzione Generale del Terzo Settore, rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente al proprio patrimonio sociale. Alle stesse si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) e articolo 15, comma 1.1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nonché quanto dettato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.