Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le attività indicate al precedente comma 2, qualora realizzate per il tramite della raccolta pubblica di fondi, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo».