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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1680

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
1.4.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini della presente legge, per attività motorie si intendono le diverse forme di movimento umano razionale attivo comunque finalizzato che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici o privati, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere e dell'efficienza psicofisica, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali, la pratica di attività sportive non competitive, del fitness e del wellness, anche mediante l'attività fisica adattata. Restano ferme e distinte le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente in materia.