Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le cause di decadenza dai benefici previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifiche e integrazioni, hanno effetto per il solo periodo d'imposta nel quale sono state costatate e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, non sono automaticamente applicabili agli esercizi successivi a quello nel quale le medesime sono state accertate da parte dell'amministrazione finanziaria.